Statuto dei Grilli Versiliesi
(pagina in costruzione)
STATUTO DEI GRILLI VERSILIESI
associazione di promozione sociale
Art.
1 NOME DELL'ASSOCIAZIONE
E'
costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000
l'associazione “GRILLI VERSILIESI”
Art.
2 SEDE
L'associazione
ha sede legale in Massarosa, Via Sarzanese n,2660 non ha scopo di
lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non
possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento
della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art.
3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
Scopo
dell'associazione è :
Sensibilizzare
la cittadinanza alle tematiche politico-amministrative della propria
città e del proprio territorio.
Fare informazione dal basso, attraverso gli strumenti disponibili in rete, blog, forum e mailing list e organi d'informazione cartacea.
Verifica e controllo del buon operato della giunta comunale e degli organi amministrativi con presenze periodiche nei consigli comunali.
Cura dell'ambiente, attraverso la promozione della raccolta differenziata porta a porta, del risparmio energetico con particolare attenzione per le fonti rinnovabili e sistemi che permettano di non sprecare energia.
Promuovere campagne informative sui rischi connessi all'incenerimento dei rifiuti.
Promuovere il ritorno dell'acqua “Pubblica” (l'acqua è un bene di tutti e non deve essere gestita da società private).
Promuovere l'accesso ad internet e quindi alla conoscenza , attraverso l'uso della tecnologia WIMAX, ove non si sia raggiunti da ADSL.
Divulgazione del giornale T.A.V. (trenta articoli veri) sul territorio versiliese.
Divulgazione dei contenuti pubblicati principalmente sul blog di Beppe Grillo, www.beppegrillo.it
Interazione e collaborazione con la rete nazionale ed internazionale dei meetup “amici di Beppe Grillo”
Divulgazione e produzione di audiovisivi a scopo informativo e sua pubblicazione mediante le piattaforma internet youtube , googlevideo, mogulus, stickam, ustream, ecc.
-.......
Tutte
le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente
vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità
sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e
donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Art.
4 I SOCI
Sono
ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che
accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che
condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una
parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo
competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti
soci è il Comitato Direttivo.
L'ammissione all'Associazione
è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del
richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i
dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed
impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo
assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto
dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di
autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo
ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è
ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è
non trasmissibile.
Ci sono due categorie di soci:
- Soci
fondatori: coloro
che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno
diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro
qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
sociale.
- Soci
effettivi: coloro
che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche
sociali. La loro qualità di soci effettivi è
subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il
numero dei soci effettivi è illimitato.
I soci sono tenuti
al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel
libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività
svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento
dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato
e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di
particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
Art.
5 DIRITTI DEI SOCI
I
soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi
sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti
di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente
Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere
retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l'attività prestata.
L'associazione si avvale in modo prevalente di attività
prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i
soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,
rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni
hanno diritto di voto.
Art.
6 DOVERI DEI SOCI
Gli
aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in
modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione
delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il
comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà
ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità
e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
programmatiche emanate.
Art.
7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il
socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione
scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale
nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può
essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri
previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato
danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione
del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve
essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle
motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata
dall'assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o
esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non
possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né
hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art.
8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli
organi dell'associazione sono:
- L'assemblea dei soci;
- Il
comitato direttivo;
- Il presidente
Tutte le cariche
sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art.
9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea
è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è
costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno
una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le
veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera
semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per
l'adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno
20 giorni prima.
L'Assemblea dei soci è convocata dal
Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal
Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata
a quando il
Direttivo lo ritenga necessario;
b quando la richiede
almeno un decimo dei soci.
L'assemblea è organo sovrano
dell'associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere
l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto
o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento
dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione se è presente
la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il
numero dei presenti.
L'assemblea
ordinaria
a
- elegge il Presidente
b
- elegge il Comitato Direttivo;
c
- propone iniziative indicandone modalità e supporti
organizzativi;
d
- approva
il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto
predisposti dal Direttivo ;
e
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato
direttivo;
g
- approva il programma annuale dell'associazione.
Le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto
palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità
delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio
ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola
delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le
discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e
straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal
segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è
trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente
nella sede dell'associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare
i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una
copia.
L'assemblea
straordinaria
a
approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei
presenti;
bscioglie l'associazione e ne devolve il
patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di
partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i
soci iscritti, purché in regola con il pagamento della
quota.
Art.
10 IL COMITATO DIRETTIVO
L'associazione
è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea
e composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Comitato
direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo
stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza
assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Il
Comitato direttivo:
1.
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2.
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività
dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio
consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4.
ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica
dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.
Le
riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del
comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice
Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo
stesso).
Art.
11 IL PRESIDENTE
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il
Comitato direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di
fronte alle autorità ed è il suo portavoce
ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo
sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone
dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal
tesoriere.
Art.
12 I MEZZI FINANZIARI
I
mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:
-
dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal
Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;
- dai contributi,
donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o
enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi
sociali.
Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi
donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo
l'associazione.
- da iniziative promozionali
I fondi
dell'associazione non potranno essere investiti in forme che
prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non
sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello
Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e
sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo
patrimonio.
Art.
13 BILANCIO
I
bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati
dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato
dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le
maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione
del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il
bilancio consuntivo è depositato presso la sede
dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il
bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale
ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo
Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede
dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può
essere consultato da ogni associato.
Art.
14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo
statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci
dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in
contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento
interno e con la Legge italiana.
Art.
15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per
deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che
delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua
dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà
effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di promozione sociale di finalità
similari.
Art.
16: DISPOSIZIONI FINALI
Per
tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano
le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in
materia.
Scarica lo statuto in formato PDF